Il rumore va inteso come un suono disturbante di natura soggettiva. La musica a tutto volume può essere piacevole per l’ascoltatore, ma potrebbe risultare un rumore intollerabile per il vicino di casa. La normativa da applicare si differenzia se a creare disturbo è un privato (a cui si applica la regolamentazione del Codice Civile) oppure un’attività.
SE LA SORGENTE DI RUMORE E SOGGETTO DISTURBATO SONO PRIVATI CITTADINI
In questo caso le IMMISSIONI DI RUMORE NON DEVONO SUPERARE LA
NORMALE TOLLERABILITA’
Mediante l’utilizzo di un Fonometro Integratore in classe I si andrà a verificare che la differenza tra il rumore immesso (considerandone la media in caso di rumore continuo o il picco massimo in caso di rumori fluttuanti) e il rumore di fondo (parametro L95 che esclude ogni rumore accidentale) sia INFERIORE A 3 dB(A).
La legislazione di riferimento è l’art. 844 del codice civile:
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
…la cui applicazione è stata regolamentata anche dalla L. 13/2009:
Art. 6-ter: Normale tollerabilità delle immissioni acustiche
1. Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.
Note: se la sorgente è regolamentata da leggi o regolamenti specifici (traffico, ferrovie, aeroporti, ma più in generale ogni attività economica soggetta a regolamentazione Comunale) non si applica la normale tollerabilità ma i limiti specifici. Se la sorgente era presente prima che arrivasse il disturbato, vale la priorità d’uso e quindi non si può applicare la normale tollerabilità.
SE LA SORGENTE DI RUMORE E’ UN’ATTIVITA’
In questo caso i limiti di da rispettare sono quelli del DPCM 14/11/97 relativi alla zonizzazione acustica Comunale di riferimento.
Ovviamente, oltre ai limiti di immissione, il rispetto del limite differenziale è quello di maggior rilevanza. La verifica dello stesso prende il nome di
ACCETTABILITA’
Con fonometro integratore in classe I, secondo le metodologie di misura di cui al DM 16/3/98, si verifica che la differenza tra il rumore immesso nell’ambiente (RESIDENZIALE) indicato come Leq (“rumore medio” immesso, o Rumore Ambientale) e il rumore residuo (“rumore medio” senza sorgente) sia inferiore a 5 dB(A) nel periodo diurno (6-22) e 3 dB(A) nel periodo notturno (22-6).
In ethica abbiamo tutti gli strumenti e le qualifiche professionali per effettuare le verifiche di disturbo da rumore e di immissioni moleste.
Per approfondimenti o maggiori informazioni info@ethicasrl.it oppure contattare il Responsabile Tecnico al 347.8710468