Come tutti ben sappiamo da molti anni ormai è scattato l’obbligo per le aziende e per tutti i titolari di P.iva, il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che consenta ad altri soggetti giuridici l’invio di comunicazioni in alternativa all’usuale raccomandata AR, avendo così la garanzia immediata di invio e di consegna della comunicazione stessa.
Il gestore della PEC è autorizzato direttamente dall’Agenzia per l’Italia digitale, ed ha l’obbligo di inviare ricevuta di consegna e di invio rispettivamente al destinatario e al mittente della mail in questione. Il gestore è in grado di fornire traccia informatica (per un periodo di trenta mesi) dell’avvenuto scambio, in caso di smarrimento di una delle ricevute.
L’utente PEC può decidere se la ricezione di comunicazioni debba avvenire da utenti PEC o anche utenti normali. Questo determina la validità legale dell’avvenuta comunicazione (così come stabilisce il D. Lgs. 235/2010).
SENTENZA 7029/2018 – COSA SUCCEDE SE LA MAILBOX E’ PIENA?
Una recente sentenza della cassazione stabilisce che, in caso di invio di una comunicazione PEC ad un indirizzo momentaneamente “full”, la responsabilità ricade sul destinatario, in quanto “negligente” nel controllo della propria mailbox, e di conseguenza nulla è imputabile al mittente della comunicazione (che comunque riceve comunicazione di avvenuta consegna, quindi non può sapere del problema).
Tutto questo avviene anche a seguito di un’altra sentenza dei giudici della commissione tributaria regionale per la Lombardia (1847/2019): in questo caso un’impresa lamentava la non ricezione delle cartelle esattoriali inviate dalla PMI. Il giudice ha però stabilito che la ricevuta di avvenuta consegna è sufficiente a dimostrare che la comunicazione è passata, quindi nessuna responsabilità è imputabile al mittente.
In definitiva ne traiamo che è fondamentale per il soggetto giuridico controllare costantemente la propria mailbox (in quanto destinatario), affinché non ci siano problemi di ricezione delle comunicazioni, così come archiviare senza eliminare le ricevute di consegna (in quanto mittente) per non incappare in spiacevoli sanzioni.