COME APRIRE UN … PARRUCCHIERE
Tipologia di attività.
L’attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura possono svolgere anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico consistenti in limatura e laccatura di unghie. Questi trattamenti e servizi possono essere svolti anche con l’applicazione di prodotti cosmetici, definiti dalle norme vigenti, che possono essere venduti o ceduti alla clientela insieme a parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati. Per effettuare trattamenti e servizi, le attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell’impresa, purché in possesso dell’abilitazione professionale. A tale fine, le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge. L’attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. In ogni caso è necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. Le imprese volte all’esercizio dell’attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l’attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali. È fatta salva la possibilità di esercitare quest’attività nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme. L’attività di acconciatore può essere esercitata anche presso il domicilio dell’esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.
Requisiti Rischiesti.
Requisiti oggettivi.
La rispondenza dei locali deve rispettare le vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza, nonché specifica destinazione d’uso. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale; può essere il titolare, un socio partecipante al lavoro, un familiare coadiuvante o un dipendente dell’impresa stessa. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico. Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell’esercizio durante lo svolgimento dell’attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell’esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale è soggetto all’obbligo di essere sempre presente nell’esercizio durante lo svolgimento dell’attività.
Requisiti soggettivi morali.
Non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione.
Requisiti soggettivi professionali.
È richiesto il possesso dell’abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro, uno dei seguenti casi:
- Svolgere un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni;
- un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni, e lo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica.
Il corso di formazione teorica di cui al punto 2 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro. Il periodo di inserimento, di cui ai punti 1 e 2, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell’impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva. Non costituiscono titolo all’esercizio dell’attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
Questo tipo di attività può essere esercitata dai cittadini di altri stati membri dell’Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali. I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia secondo le vigenti normative.
Procedimenti Amministrativi.
Per aprire un’attività di parrucchiere è necessario aprire una S.C.I.A. per richiedere l’autorizzazione per l’insegna di esercizio. Potrebbero essere necessari altri eventuali procedimenti con relativa modulistica.
Per questa fase solitamente occorre rivolgersi a chi lo fa di mestiere, e noi lo facciamo!
Se il tuo sogno è avviare un’attività di acconciatore, alias parrucchiere, e vuoi superare la parte tecnico-burocratica senza pensieri, noi siamo a disposizione!
Ci trovi all’indirizzo mailto:info@ethicasrl.it oppure al numero verde 800766282!