Integrazione alla normativa antincendio per i condomini


A partire dal 6 maggio di quest’anno vi è stata un’integrazione alla normativa per la prevenzione degli incendi nei condomini e nelle civili abitazioni.

Il vecchio decreto ministeriale, in vigore dal 1987 viene aggiornato con nuovi requisiti per le facciate dei condomini, ma non solo: vengono attribuiti dei livelli di prestazioni a seconda dell’altezza antincendio degli edifici (che spieghiamo in seguito), cui proporzionalmente devono rispondere diversi obblighi.

NOVITA’ PER GLI EDIFICI GIA’ ESISTENTI E PER QUELLI VECCHI

Ma andiamo per gradi. Le nuove disposizioni riguardano sia gli edifici in costruzione che quelli già esistenti. Affinché questi ultimi si adeguino alla nuova regolamentazione devono:

  • entro 1 anno (maggio 2020) adottare le corrette disposizioni antincendio atte a garantire eventuale corretto esodo degli abitanti,
  • entro 2 anni (maggio 2021) installare i dovuti sistemi di allarme e segnalazione manuale o vocale per le emergenze.

L’IMPORTANZA DELLE “FACCIATE” DEGLI EDIFICI

Oggetto di particolare attenzione del nuovo decreto sono le facciate degli edifici, in quanto spesso sono fonte di pericolo per chi è all’interno del condominio, ma anche per chi è fuori. Le normative quindi mirano a migliorarne la fattura sia per limitare la possibilità di rapida propagazione delle fiamme provenienti dall’interno o dall’esterno sia per evitare la caduta di parti durante un incendio (pericolo anche per i soccorritori).

Questi accorgimenti sono richiesti per le nuove edificazioni, ma anche per le vecchie se si è deciso di intervenire sul rifacimento per oltre il 50% della superficie complessiva, dopo l’entrata in vigore del decreto. E’ ovvia la responsabilità dell’amministratore in tutto quello che rientra negli adempimenti di legge per l’adeguamento dei vecchi edifici o il rifacimento delle facciate.

E’ ovvia la responsabilità dell’amministratore in tutto quello che rientra negli adempimenti di legge per l’adeguamento dei vecchi edifici o il rifacimento delle facciate.

I LIVELLI DI PRESTAZIONE

Il decreto individua 4 livelli di prestazione, a seconda dell’altezza antincendio degli edifici, per stabilire obblighi e norme da tenere in caso di incendio.

Per altezza antincendio si intende l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

LP 0 (dai 12 ai 24 m)

si individuano comportamenti e azioni (listate nel decreto) da tenere abitualmente e in caso di emergenza per non mettere in pericolo se stessi e gli altri abitanti. Tutti devono conoscere le azioni da compiere. Dev’essere riconosciuto un responsabile.

LP 1 (dai 24 ai 54 m)

idem come sopra, sono anche richieste prove antincendio e la valutazione dei rischi in caso di modifiche strutturali (finiture, facciate) o degli impianti.

LP 2 (dai 54 agli 80 m)

oltre agli obblighi del livello 2, è indispensabile l’istallazione di impianti segnaletici manuali e di allarmi ottici e acustici che possono aiutare le procedure d’emergenza.

LP 3 (superiori agli 80 m)

in aggiunta a quanto detto, per gli edifici oltre gli 80m si richiede l’individuazione di due soggetti: Il Responsabile della Gestione della Sicurezza Antincendio e il Coordinatore dell’Emergenza (con relativo attestato di idoneità tecnica). Questi due soggetti dovranno essere a conoscenza di tutte le azioni, nonché istruire gli abitanti e eseguire tutte le procedure necessarie. Inoltre deve essere creato un “centro” gestionale in cui è possibile gestire tutti gli impianti antincendio e i sistemi di allarme.

Se siete amministratori o semplici condòmini interessati ad approfondire l’argomento, visto anche le scadenze previste dalla legge, potete scriverci o chiamarci e vi daremo tutte le informazioni necessarie in merito.