La regione Toscana con delibera GR 1018 del 25 settembre 2017 ha approvato le “Linee guida per l’effettuazione dei controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997 ed azioni in caso di non conformità”.
La delibera riporta in allegato il documento che riporta le linee guida in oggetto.
In pochi punti le parti fondamentali.
- Progetto acustico può essere redatto anche da tecnico non abilitato.
- Collaudo/certificazione acustica a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
- Tabella riepilogativa dei parametri da rispettare anche nei casi di ristrutturazione:
- La valutazione previsionale deve essere acquisita dal progettista dell’intervento edilizio che nella relazione tecnica di asseverazione allegata alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA o alla comunicazioni di inizio lavori, deve dichiarare il previsto raggiungimento dei requisiti acustici passivi degli edifici individuati dal D.P.C.M. 05/12/1997.
- Il progettista deve dare evidenza del rispetto del criterio conseguendo una attestazione di conformità redatta a seguito di misure acustiche in opera, che confermi il raggiungimento della classe acustica prevista dal criterio e i valori dei descrittori acustici di riferimento ai sensi delle norme UNI 11367, UNI 11444, UNI 11532.
- La verifica del mancato rispetto dei requisiti acustici costituisce una non conformità dell’opera rispetto al progetto oggetto del permesso di costruire, della SCIA o delle previste comunicazioni di interventi edilizi.
- Successivamente alla comunicazione degli esiti delle verifiche ed in caso di non conformità accertate, l’Amministrazione Comunale richiede alla proprietà di attivare azioni di bonifica, al fine di raggiungere e documentare il rispetto dei limiti vigenti in relazione alle specifiche non conformità riscontrate.
- La verifica del mancato rispetto dei requisiti acustici, a fronte di una dichiarazione di conformità dell’edificio redatta secondo le modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000, può determinare una violazione penale, imputabile al tecnico competente in acustica ambientale, e/o al progettista, e/o al direttore lavori e/o al costruttore, secondo quanto previsto dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n° 445/2000, dalle specifiche norme del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
- Si rimanda ad un successivo Decreto l’approvazione di apposita modulistica per l’attestazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici
Osservazioni
Tutte queste non sono notizie rilevanti, ma consentono di fare una sostanziale chiarezza in merito alle responsabilità dei progettisti.
Ethica dispone di tutta la strumentazione necessaria ai fini dei collaudi acustici nonché di personale altamente qualificato ed iscritto ad apposito Albo dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale.