Spesso abbiamo fatto riferimento nei nostri articoli precedenti alla Sicurezza sul Lavoro basandoci e parlando fondamentalmente di aziende produttive o uffici “stabili”, (edifici che abbiano un piano di emergenza stabilito e personale “fisso” individuato per rispondere correttamente alla legge in materia)
In questo caso però ci occupiamo di sicurezza in quegli ambiti in cui il luogo di lavoro non è sempre lo stesso, ma anzi varia di situazione in situazione, e che quindi necessita di un diverso adattamento delle normative sulla sicurezza, in quanto possono variare luoghi, attori e tipologia di emergenze: i cantieri edili.
L’Articolo 100 del Testo Unico sulla SSL esplicita proprio questi casi ed in particolare fa riferimento al Piano di Sicurezza e Coordinamento che è, in estrema sintesi, un documento obbligatorio da redigere prima della messa in opera di un cantiere edile in cui vengono individuati tutti i punti fondamentali per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Il documento deve prevedere tutte le possibili soluzioni progettuali ed organizzative rispondenti all’articolo 15 del Testo Unico.
NOTA BENE > Il PSC non è obbligatorio in caso di lavori urgenti per prevenire incidenti immediati o per garantire continuità di erogazione dei servizi essenziali per il cittadino
Inoltre il PSC non è obbligatorio in presenza di una sola impresa operante.
COSA CONTIENE IL PSC?
Com’è ovvio che sia il PSC deve innanzitutto contenere tutti i riferimenti del cantiere in questione, nonché la descrizione dell’opera che si è in procinto di iniziare.
Per citare solo alcuni degli scrupolosi dettagli da fornire: le aree delimitate, i servizi igienici, la presenza di impianti di vario tipo, durata e stima dei costi, eventuali caratteristiche del luogo di messa in opera che possano influire nella lavorazione (il tutto corredato da piantine e planimetrie).
In seguito, come per le normali “aziende”, devono essere indicati tutti quei soggetti coinvolti nell’opera (committenti, responsabili dei lavori di tutte le imprese coinvolte, più i responsabili e i coordinatori della sicurezza).
Importantissima è inoltre l’individuazione dei rischi derivanti dall’area, l’organizzazione, le varie fasi di lavorazione e soprattutto dalle interferenze. Da qui si sviluppa poi l’ampia parte che stabilisce gli interventi per la messa in sicurezza del personale: i dispositivi di protezione individuale o collettiva, il corretto stockaggio di materiali, attrezzature e mezzi, l’organizzazione dei servizi di pronto soccorso, antincendio, evacuazione e delle emergenze di vario genere.
QUALI RISCHI?
I rischi da valutare in un cantiere, vista la particolarità del luogo e della tipologia di lavoro, sono molteplici e ne citiamo solo alcuni:
- rischio da investimento o seppellimento
- rischio da esplosione
- rischio di caduta dall’alto
- rischio di insalubrità dell’aria
- rischio di cedimento pareti (soprattutto se parliamo di opere in cui sono previste demolizioni)
- rischio di incendio
- rischio di sbalzo termico
- rischio di elettrocuzione
- rischio rumore
- rischio biochimico
Il piano può e deve essere aggiornato in caso in cui esistano maggiori rischi dovuti da interferenze di lavoro (magari in alcuni fasi dell’opera), valutando di volta in volta se ci dovessero essere punti da aggiungere o soluzioni diverse da adottare, ed eventualmente aggiornando il cronoprogramma dei lavori.